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Lo Statuto del Gruppo
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STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA

A.M.B. - Gruppo “G. Camisola” - Asti
Edito in Asti il 13-11-1998 - Modificato in data 02-04-2004.

Le modifiche effettuate allo Statuto sono rappresentate in neretto.


TITOLO I° - COSTITUZIONE E FINALITA'

 

Art. 1 – COSTITUZIONE.

1 – Il Gruppo Micologico “G. Camisola” di Asti si è costituito in data 13-02-1977 quale sezione del Gruppo Micologico “G. Bresadola” di Trento che, in data 23-07-1988, ha assunto la denominazione di Associazione Micologica Bresadola, in breve A.M.B., con sede in Trento, via A. Volta 46. Esso costituisce una Associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico e ambientale.

 

2 – Il Gruppo “G. Camisola” ha sede in Asti, via Roero 45, e la sua durata è indefinita. Il cambiamento di sede non costituisce modifica del presente Statuto.

 

3 – Con l'adesione all'Associazione Micologica Bresadola il Gruppo “G. Camisola” si impegna affinchè il proprio Statuto non sia incompatibile con quello dell'Associazione.

 

4 – Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.

 

5 – Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci.

 

6 – L'Assemblea elegge tra i soci i delegati all'Assemblea Nazionale A.M.B.

 

7 – Il Consiglio Direttivo del Gruppo elegge il Presidente che ne assume la rappresentanza legale, osserva e fa osservare le disposizioni del presente Statuto e cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo medesimo.

 

8 – Il Gruppo ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, nonché potestà di iniziativa.

Art. 2) – FINALITA'.

 

Il gruppo persegue, senza fini di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la determinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, i seguenti scopi:

a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;

b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;

c) promuovere sul piano locale e regionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta ed allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;

d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia ed alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;

e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguano finalità analoghe;

f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;

g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;

h) promuovere la costituzione di proprie delegazioni o sedi decentrate;

i) le finalità di cui ai punti precedenti vengono perseguite attraverso l'opera personale, spontanea e gratuita dei soci.


TITOLO II° - I SOCI

Art. 3) – ISCRIZIONI.

L'iscrizione al Gruppo è aperta a tutti e può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni, ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente iscritto.

La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. Non sono ammesse forme di partecipazione con durata inferiore all'anno. La quota associativa è intrasmissibile anche nel caso di morte del Socio.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, con particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto o ad accedere a cariche sociali.

 

Art. 4) – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

1 – Il Socio ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;

b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale;

c) purchè maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e per quant'altro di competenza dell'Assemblea;

d) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell'Associazione nazionale purchè maggiorenne;

2) Il Socio ha il dovere:

a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;

b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai componenti Organi Sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

 

Art. 5) – ESONERO DA RESPONSABILITA'.

L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo, nonché dei rispettivi dirigenti, di qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

 

Art. 6) – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

1 – La qualifica di Socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per radiazione, deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi.

2 – Contro la proposta di radiazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3 – In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.